Art. 8.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di recidiva e di prescrizione del reato).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 108, comma 2, le parole: «o la prescrizione del reato» sono soppresse;

          b) all'articolo 175, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

      «2-ter. Nel caso previsto al comma 2, la prescrizione del reato non decorre»;

          c) all'articolo 656, comma 9, la lettera c) è abrogata;

          d) all'articolo 671, il comma 2-bis è abrogato.